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APS è l'acronimo di Associazione di Promozione Sociale.
Associazione che svolge attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati.
L'Associazione di Promozione Sociale (aps) è stata inserita nell'ordinamento italiano dalla legge 383/2000. In base al Codice del Tezo Settore è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l'assenza di fini di lucro e lo svolgimento di un'attività di interesse generale.
In quanto Associazione di Promozione Sociale, invece, deve assumere la forma dell'Associazione ed essere composta da non meno di sette persone o tre Associazioni di Promozione Sociale.
Possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Associazioni di Promozione Sociali socie. Sono previste eccezioni per gli enti di natura sportiva.
Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al raggiungimento delle proprie finalità, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.
Non possono essere riconosciute come Associazioni di Promozione Sociale, associazioni o circoli privati che pongono qualsiasi tipo di discriminazione all'accesso, incluse le condizioni economiche e patrimoniali, o richiedano la partecipazione a quote di natura patrimoniale.

Entro il 31 marzo 20121 tutte le associazioni già costituite devono obbligatoriamente adeguare i propri statuti alle norme del Terzo Settore.
ATTI DA PRODURRE:
* integrazione dello statuto o nuovo statuto;
* approvazione da parte dell'assemblea dei soci (convocare un'assemblea straordinaria con ordine del giorno: adeguamento statutario alle norme del Terzo Settore);
* registrazione in esenzione presso l'Agenzia delle Entrate (entro 20 giorni) 

  • l'art. 82, comma 3, del Codice del Terzo Settore prevede l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti costitutivi e statuti a "modifiche o integrazioni normative". 

Le associazioni di  nuova costituzione non sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo.

L'Associazione di Promozione Sociale può costituirsi a mezzo scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico.
In base al Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo di un'Associazione di Promozione Sociale deve contenere:
* l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali perseguite;
* l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
* la sede legale e il patrimonio iniziale;
* le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
* i diritti e gli obblighi degli associati;
*  i requisiti per l'ammissione dei nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori;
* la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
* le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
* la durata dell'ente, se prevista.
Lo statuto, che risulta essere parte dell'atto costitutivo, deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente.

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